N. 17/2025
Finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi delle PMI: riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo
Con ordinanza n. 29709, emessa il 24 giugno 2025 e depositata in Cancelleria l’11 novembre 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato un ricorso con il quale si chiedeva loro di riformare una pronuncia del Consiglio di Stato che, a sua volta, aveva emendato una statuizione del TAR della Lombardia – Brescia dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in ordine all’impugnazione da parte di un istituto di credito di un provvedimento del fondo di garanzia per le PMI costituito presso la Mediocredito Centrale s.p.a. ex art. 2, c. 100, lett. a), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, dopo che era stata disposta l’ammissione alla copertura di un finanziamento, aveva rilevato che sull’operazione finanziaria insisteva una garanzia reale, contrariamente a quanto previsto per le richieste di ammissione presentate secondo la procedura semplificata.
A motivo del rigetto, la Sezioni Unite, hanno rammentato che:
«in materia di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l’agevolazione concessa venga meno per l’accertamento della carenza dei requisiti di ammissione, oltre che per comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, sicché la verifica si inscrive nel quadro della fase di esecuzione del rapporto» (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 18 gennaio 2024, n. 1946; Cass. civ., Sez. Iª, ord. 31 agosto 2021, n. 23657; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 12 novembre 2020, n. 25577; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 7 maggio 2014, n. 982; Cass. civ., Sez. Unite, ord. 10 luglio 2006, n. 15618).
e che, poiché, come rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, nel caso di specie, «la dichiarazione di inefficacia della garanzia per l’operazione di finanziamento si [era] fondata sull’accertamento della carenza di un presupposto per la fruizione del beneficio, ponendosi il provvedimento amministrativo come meramente ricognitivo di tale carenza, senza implicare alcuna valutazione discrezionale», la giurisdizione non poteva che essere del giudice ordinario.
Avv. Domenico Pone
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