Art. 44 d.lgs. 182/2025: equilibrio tra tutela della successione necessaria e esigenza di sicurezza del traffico giuridico, con particolare focus sulla diligenza dei professionisti intervenienti.
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N. 1/2026

Art. 44 d.lgs. 182/2025: equilibrio tra tutela della successione necessaria e esigenza di sicurezza del traffico giuridico, con particolare focus sulla diligenza dei professionisti intervenienti

L’introduzione dell’art. 44, legge n. 182/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre scorso e operativa dal 18 dicembre 2025, costituisce un intervento normativo di portata sistemica volto a riequilibrare i valori tra la tutela della successione necessaria e l’esigenza di sicurezza del traffico giuridico.

L’impianto normativo previgente, costituito dal combinato disposto degli artt. 561 e 563 c.c., cristallizzava un paradosso giuridico.

L’azione di riduzione, esercitata dal legittimario leso, produceva un effetto restitutorio di natura reale non solo verso il donatario ma anche verso il terzo acquirente.

Tale efficacia, limitata a 20 anni dalla trascrizione della donazione o a 10 anni dall’apertura della successione, trasformava il bene di provenienza donativa in un “bene a rischio”, compromettendo la sua commerciabilità e, soprattutto, l’accesso al credito fondiario e ipotecario.

Il rifiuto sistematico delle banche di accettare tali immobili in garanzia era, infatti, la diretta conseguenza di questa precarietà del titolo.

Con l’avvento dell’art. 44, l. 182/2025, a partire dal 18 dicembre 2025, si assiste alla “de-reificazione” della tutela del legittimario nei confronti del terzo acquirente a titolo oneroso.

Invero, il nuovo assetto normativo stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso.

Il legittimario leso è ora vincolato a rivalersi sul patrimonio del donatario per ottenere il valore in denaro corrispondente alla quota di riserva violata.

In tal modo, si realizza una separazione del rischio: il rischio della restituzione materiale sparisce per il terzo acquirente oneroso con concentrazione del rischio di insolvenza sul donatario.

L’eccezione cruciale rimane comunque l’art. 2652 c.c. secondo il quale l’opponibilità al terzo acquirente oneroso permarrà solo nel caso in cui la domanda giudiziale di riduzione sia stata trascritta antecedentemente alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo.

Sotto altro profilo, come accade quando interviene una riforma normativa, l’elemento di maggiore criticità per i professionisti è l’applicazione del regime transitorio per le successioni già aperte prima del 18 dicembre 2025.

Il legislatore ha previsto una finestra di sei mesi, che si chiude inderogabilmente il 18 giugno 2026, per evitare l’applicazione retroattiva del nuovo regime.

In altri termini, il legittimario potrà applicare la disciplina previgente solo se avrà esperito l’azione di restituzione entro il predetto termine con creazione di un onere di attivazione tempestiva per i clienti legittimari con successioni pendenti.

Il mancato esercizio o trascrizione delle azioni indicate entro il 18 giugno 2026 precluderà in via definitiva la possibilità di agire contro i terzi acquirenti.

In tale prospettiva, l’art. 44 della l. 182/2025 non è solo una norma di diritto sostanziale, ma rappresenta un chiaro invito alla massima diligenza professionale al fine di tutelare i diritti pendenti.

L’avvocato che assiste un potenziale legittimario ha l’onere di valutare urgentemente la sua posizione rispetto a successioni già aperte prima del 18 dicembre 2025 verificando se la donazione ricevuta dal donatario (di cui il cliente è legittimario) ha effettivamente leso la quota di riserva.

Se l’azione di riduzione dovesse avere esito positivo, il legittimario si troverebbe di fronte al bivio:

  • agire entro il 18 giugno 2026, mantenendo la possibilità di esperire l’azione di restituzione reale contro i terzi acquirenti, garantendo la massima pressione e potenziale recupero materiale;
  • agire successivamente alla predetta data, perdendo l’azione reale e accontentandosi di un’azione personale/creditoria contro il solo donatario (con rischio di insolvenza di quest’ultimo).

Pertanto, al fine di preservare l’azione reale, l’avvocato dovrà procedere con la notifica e la trascrizione di uno dei seguenti atti:

  • domanda giudiziale di riduzione diretta ad avviare un contenzioso con l’obiettivo di preservare pienamente il diritto di agire in riduzione e, di conseguenza, in restituzione contro chiunque abbia trascritto il titolo dopo tale trascrizione;
  • atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (art. 563, comma 4, c.c.) notificato sia al donatario e ad eventuali suoi aventi causa e va subito trascritto.

Qualora l’avvocato non si attivasse entro il 18 giugno 2026, esporrebbe il proprio cliente a un rischio significativo: se il donatario (convenuto in riduzione) risultasse insolvente o incapiente, il diritto del legittimario si dissolverebbe nella mera liquidità, senza possibilità di recupero sul bene.

Dall’altra parte, il notaio, in qualità di garante della sicurezza del titolo, è chiamato a una massima cautela nelle compravendite di immobili di provenienza donativa, almeno fino al termine del periodo transitorio.

Nelle visure ipotecarie e catastali propedeutiche all’atto, il Notaio deve esaminare con particolare scrupolo i titoli di provenienza, con l’obiettivo di individuare non solo l’atto di donazione, ma soprattutto

  • le trascrizioni di domande di riduzione: de una domanda di riduzione è trascritta prima dell’atto di acquisto del cliente, l’azione è opponibile;
  • le trascrizioni di atti di opposizione: la trascrizione dell’atto stragiudiziale di opposizione (strumento previsto dal vecchio regime, mantenuto valido per il transitorio) segnala l’intenzione di un legittimario di bloccare gli effetti consolidativi della donazione.

Sotto il profilo della concessione creditizia, la riforma sblocca, altresì’, l’accesso alla concessione dei mutui ipotecari.

Il notaio, dialogando con la banca, potrà confermare che, dopo il 18 giugno 2026 (e in assenza di trascrizioni avverse anteriori all’atto di acquisto), l’ipoteca concessa sul bene donato non sarà più a rischio di “evizione” da parte del legittimario.

Questo permette alle banche di determinare con maggiore affidabilità il valore del prestito.

Concludendo, la legge n. 182/2025 ha introdotto una “clausola di salvaguardia a termine” per il vecchio sistema.

I professionisti devono agire ora per cogliere questa finestra temporale: gli Avvocati per tutelare il legittimario, i Notai per garantire la sicurezza del terzo acquirente.

La legge n. 182/2025 rappresenta un’evoluzione necessaria del diritto successorio in chiave moderna.

Essa tutela il mercato e il credito, senza annullare il diritto del legittimario, bensì razionalizzando quest’ultimo in un’ottica di pretesa creditoria.

Dott.ssa Domenica Caradonna

(riproduzione riservata)

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PUBBLICATO IL

23 / 01 / 2026

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