Adeguata verifica della clientela e responsabilità della banca
Officium NPL

Officium NPL

N. 16/2025

Adeguata verifica della clientela e responsabilità della banca

Con il presente approfondimento si pone l’attenzione sul tema della responsabilità della banca per violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela contenute nel d.lgs. n. 231/2007 in relazione all’apertura di un conto corrente.

Secondo i principi generali del nostro ordinamento l’istituto di credito è responsabile ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., soltanto nel caso in cui al momento dell’apertura del conto corrente non si sia avveduto, in presenza di un falso grossolano agevolmente riconoscibile, della falsità del documento di riconoscimento esibito da un ignoto truffatore per assumere le generalità altrui.

Tale principio è statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11607 del 03/05/2019 (Rv. 653801 – 01).

Il Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario di Milano Pres. A. Tina, Rel. F. Cesare), avallando il suddetto principio, con  decisione n. 5190 del 28 maggio 2025 si è pronunciato sui profili di responsabilità della banca per violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela contenute nel d.lgs. n. 231/2007.

Nella fattispecie sottesa al Collegio, la ricorrente amministratrice di una società a responsabilità limitata era stata indagata per truffa a seguito della denuncia sporta da un terzo, il quale sarebbe stato indotto ad inviare denaro ad un conto corrente intestato alla sua società.

La ricorrente, però, lamentava di non aver aperto tale conto e che, invece, quest’ultimo era stato aperto da un soggetto che non conosceva ed estraneo alla società.

Ricorreva, pertanto, contro la banca contestandole la violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e chiedendole il risarcimento dei danni subiti.

L’Arbitro ha rilevato che la banca aveva consentito l’apertura di un conto corrente on-line a nome della società amministrata dalla ricorrente, sulla base dei documenti presentati da un soggetto rilevatosi poi estraneo alla compagine societaria, che si era qualificato come amministratore della società stessa, senza effettuare un’adeguata verifica dell’effettiva titolarità dei poteri di rappresentanza.

L’arbitrato pertanto richiamando quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza sopra richiamata, rilevando che la banca non aveva correttamente verificato la corrispondenza tra i dati della persona fisica che aveva richiesto l’apertura del conto e quelli risultanti dalla visura camerale della società, che indicava come amministratrice unica e rappresentante legale la ricorrente, era incorsa nella violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela contenute nel d.lgs. n. 231/2007

Il comportamento omissivo tenuto pertanto dalla banca per non aver accertato la corrispondenza tra l’effettivo esecutore ed il legale rappresentante della società -come risultante dalla visura camerale – ha violato i doveri di adeguata verifica previsti dal d.lgs. n. 231/2007 generando in capo alla banca una responsabilità ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.c.

Come è noto la suddetta norma codicistica richiede una diligenza specifica e più pregnante rispetto a quella sancita dell’art. 1176, comma I, c.c. per tutti quei soggetti che svolgono un’attività professionale.

Nel caso sotteso al nostro esame pertanto l’art. 1176, comma 2, c.c. impone alle banche di usare una diligenza professionale qualificata nell’adempimento delle obbligazioni, tenendo conto della natura dell’attività esercitata che in ambito bancario significa che la banca deve adottare uno standard di condotta più elevato rispetto alla diligenza media del “buon padre di famiglia” (prevista dal comma 1), con particolare attenzione alla verifica dei pagamenti, al controllo degli assegni, alla gestione delle procedure e alla verifica ed identificazione dei soggetti.

È evidente nella fattispecie de qua come la Banca non abbia attuato tutte quelle accortezze richieste dall’art. 1176 co. 2 che avrebbero di fatto evitato alla Banca di incorrere in un così grossolano errore: bastava di fatti richiedere la visura camerale della società per rilevare che il soggetto esecutore/richiedente era un soggetto sprovvisto di qualsivoglia potere in quanto non contemplato nella visura suddetta visura.

Detto ciò, occorre precisare che il diritto al risarcimento da parte della lesa nonostante la responsabilità della Banca per aver violato i doveri di adeguata verifica previsti dal d.lgs. n. 231/2007 sia incontrovertibile, non opera in via automatica.

Nel caso di specie il Collegio milanese ha respinto il ricorso in quanto il danno patito dalla ricorrente non era stato sufficientemente provato. La ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura non inferiore a € 100.000,00, senza tuttavia fornire elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza e l’entità del pregiudizio concretamente subito. L’Arbitro, a riguardo, ha ricordato che «il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, ma non può surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza».

Avv. Mauro Milone

(riproduzione riservata)

Officium NPL Officium NPL

Officium NPL Officium NPL

PUBBLICATO IL

16 / 11 / 2025

Interessante? Leggi altri articoli

Panoramica privacy

Responsabile della protezione dei Dati

Cognome: Di Maria
Nome: Eliana
Cellulare: +39 349 7723853
E-mail: eliana.dimaria@officiumnpl.com
PEC: elianagiuseppa.dimaria@milano.pecavvocati.it

Leggi la privacy policy completa qui