N. 4/2026
Cessione ex art. 58 t.u.b.: il valore probatorio della dichiarazione della banca cedente
La prova della titolarità del credito nelle cessioni in blocco non richiede necessariamente la produzione del contratto integrale: la dichiarazione della banca cedente, unita all’estratto della Gazzetta Ufficiale, è sufficiente a dimostrare l’inclusione del singolo rapporto nell’operazione.
Il caso e la decisione.
Con la sentenza n. 633 del 6 febbraio 2026, il Tribunale di Foggia (Giudice Giulia Varriale) ha rigettato un’opposizione all’esecuzione (ex art. 615, comma 1, c.p.c.) promossa da un debitore che contestava la legittimazione attiva della società cessionaria.
L’opponente lamentava, in particolare, la mancata esibizione del contratto di cessione, ritenendo che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bastasse a provare l’effettivo trasferimento della propria specifica posizione debitoria.
Il Giudice ha confermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, basato su tre pilastri fondamentali.
Il contratto di cessione in blocco non richiede la forma scritta ad substantiam; pertanto, la sua esistenza e il perimetro dei crediti ceduti possono essere provati con ogni mezzo, incluse le presunzioni.
Inoltre, la pubblicazione ex art. 58 TUB è idonea a dimostrare la cessione se contiene criteri oggettivi (titolo, periodo di insorgenza, classificazione a sofferenza) che permettano di individuare il credito senza incertezze.
Infine, la dichiarazione con cui la banca cedente attesta l’avvenuta cessione di una specifica posizione (identificata, ad esempio, tramite NDG) ha un valore probatorio qualificato. Essendo sottoscritta da un soggetto che non ha interesse a dichiarare il falso (perdendo la titolarità del credito), gode di un’intrinseca affidabilità.
Secondo la sentenza, la prova della legittimazione si cristallizza attraverso la valutazione congiunta di più elementi: la disponibilità del titolo esecutivo, l’estratto della Gazzetta Ufficiale, l’elenco analitico dei crediti (estratto informatico) e la dichiarazione di conferma della banca cedente.
In altre parole, questo “complesso indiziario” è pienamente sufficiente a fondare il diritto del cessionario di agire in executivis, rendendo superflua la produzione del contratto di cessione integrale, spesso contenente dati sensibili o informazioni riservate estranee alla singola controversia.
Avv. Sara Pampalone
(riproduzione riservata)

