N. 9/2025
«La tutela del consumatore non è assoluta» e una normativa nazionale che assoggetti a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori dell’accertamento – eseguito su azione, invece, imprescrittibile – della nullità di una clausola abusiva è compatibile con il diritto dell’Unione
Festinare nocet, nocet et cunctatio saepe; tempore quaeque suo qui facit, ille sapit
Con sentenza del 13 marzo 2025 la Nona Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata a pronunciarsi, su domanda pregiudiziale interpretativa proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 8 de La Coruña (Tribunale di primo grado n. 8 di La Coruña), nell’ambito della controversia interna tra un consumatore (MF) e un istituto di credito (Banco Santander SA), in merito ad una domanda diretta a far accertare la nullità di una clausola di un contratto di mutuo, a causa del suo carattere abusivo, ha dichiarato che gli artt. 6, § 1, e 7, § 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, nonché il principio di equivalenza, devono essere interpretati nel senso che
«essi non ostano a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, pur prevedendo l’imprescrittibilità dell’azione diretta a far accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché l’ordinamento giuridico nazionale preveda, in settori diversi da quelli disciplinati dalla direttiva 93/13, azioni fondate sugli effetti dell’accertamento della nullità che siano simili, sotto il profilo del loro petitum, della loro causa petendi e dei loro elementi essenziali, a quella diretta a far valere tali effetti restitutori e che siano soggette ad un termine di prescrizione analogo a quello applicabile a quest’ultima azione».
Nel giudizio nazionale, il consumatore, parte mutuataria in un contratto di mutuo, garantito da ipoteca, aveva domandato di accertare la nullità di una clausola dello stesso che l’obbligava al pagamento di tutte le spese relative alla conclusione[1], perché abusiva, e la restituzione di una somma corrispondente alla metà degli onorari del notaio rogante e alla totalità delle spese collegate all’iscrizione nel registro immobiliare, oltre agli interessi legali. La Banca mutuante, costituitasi, aveva eccepito la prescrizione della domanda restitutoria perché proposta oltre il termine di cui all’art. 1964 del Código Civil (codice civile) per come modificato dalla Ley 42/2015 de reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 42/2015 di riforma della legge 1/2000 recante il codice di procedura civile) del 5 ottobre 2015 (BOE n. 239, del 6 ottobre 2015, pag. 90240).
Il Tribunale spagnolo, nutrendo dubbi quanto alla possibilità, alla luce del principio di equivalenza, di trattare diversamente, da un lato, una domanda diretta a far accertare la nullità di una clausola che si asserisce essere abusiva e, dall’altro, una domanda fondata sugli effetti restitutori di un siffatto accertamento, quale quella di cui egli era stato investito, aveva chiesto alla Corte sovranazionale, in via pregiudiziale, se «contravvenga alla direttiva [93/13] e al principio di equivalenza applicare la possibilità di dissociare la nullità per abusività dagli effetti restitutori, mantenendo l’imprescrittibilità della nullità e nel contempo la prescrittibilità dell’azione restitutoria, in assenza, nell’ordinamento interno spagnolo, di una norma o di una giurisprudenza che applichi tale dissociazione ad altri rapporti giuridici».
La Corte, ritenuta ricevibile la domanda, ha risposto con la dichiarazione sopra riportata, affermando, a motivo e prima, che:
– l’art. 6, § 1, della direttiva 93/13/CEE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di massima, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore, e che l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme[2];
– da un lato, la tutela del consumatore non è assoluta e che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, è compatibile con il diritto dell’Unione[3] e, dall’altro lato, gli artt. 6, § 1, e 7, § 1, della medesima direttiva, non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo l’imprescrittibilità dell’azione diretta a far accertare la nullità di una clausola abusiva, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) [4] e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività)[5].
Avv. Domenico Pone
(riproduzione riservata)
[1] Quali i costi preparatori della transazione, nonché le spese e le tasse causate dalla costituzione di ipoteca e dalla sua iscrizione nel registro immobiliare, le spese di gestione e le spese collegate alla modifica o all’annullamento di detto contratto.
[2] Cfr. CGUE, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale (cause C‑698/18 e C‑699/18), p. 54 nonché giurisprudenza citata.
[3] Cfr. CGUE, sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia (causa C‑485/19), p. 57.
[4] Nella decisione la Corte ricorda anche che il rispetto di tale principio esige che la norma nazionale di cui trattasi si applichi indifferentemente alle azioni fondate sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelle fondate sull’inosservanza del diritto interno con analoghi petitum e causa petendi (v., in tal senso, CGUE, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, cit. p. 76 nonché giurisprudenza citata) e che la relativa verifica spetta al giudice nazionale.
[5] In tal senso, CGUE, sentenze del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, cit., è. 58, nonché dell’8 settembre 2022, D.B.P. e A. (cause da C‑80/21 a C‑82/21), p. 90.