N. 3/2026
L’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale sufficientemente dettagliato costituisce prova dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco
Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza n. 33966 del 24.12.2025
Con ordinanza, emessa il 18 dicembre 2025 e pubblicata il 24 dicembre 2025, la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla vexata questio afferente la legittimazione attiva delle società cessionarie dei crediti in blocco, enunciando il seguente principio di diritto:
“in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB o di cessione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex L. 130/1999, il cessionario può fornire la prova della propria legittimazione con ogni mezzo, ivi comprese presunzioni e argomenti desunti dal comportamento delle parti ex art. 116, comma 2, c.p.c., senza che trovino applicazione i limiti probatori di cui agli artt. 2721 e 2729 c.c., atteso che il contratto di cessione opera nei confronti del debitore ceduto, terzo rispetto alla pattuizione tra cedente e cessionario, alla stregua di mero fatto storico e non quale fonte di reciproci diritti e obblighi. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur non costituendo di per sé prova, può risultare sufficiente quando contenga elementi idonei a circoscrivere per categorie o singolarmente i crediti ceduti, consentendone l’individuazione senza incertezze, sempre che il debitore ceduto non formuli contestazioni specifiche. Opera in proposito il principio di non contestazione, dovendo il debitore ceduto spiegare specifica contestazione circa le ragioni per cui la cessione non vi sarebbe stata o il credito non rientrerebbe nella cessione, non potendo trincerarsi dietro la generica deduzione del difetto di prova. Costituiscono ulteriori elementi valutabili ai fini probatori il comportamento del cedente successivo alla cessione, quale il disinteresse per la lite precedentemente coltivata o la disponibilità della documentazione originale in capo al cessionario”.
La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla notifica da parte di un servicer di un decreto ingiuntivo in danno di una società e del suo fideiussore, sulla base di un contratto di mutuo ipotecario originariamente stipulato dalla società intimata con l’istituto bancario, al fine di ottenere il pagamento della somma ingiunta.
Ricevuta la notifica, gli ingiunti promuovevano giudizio di opposizione eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione della cessionaria per mancata prova dell’avvenuta cessione e dell’inclusione del credito nel perimetro della cessione.
L’opposizione veniva rigettata in sede di giudizio di primo grado dal Tribunale di Modena. Decisione, questa, che veniva, confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.
Parte soccombente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione investita della cognizione del giudizio ha ritenuto opportuno porre l’attenzione sul tema della prova della cessione ovvero della ricomprensione del credito entro il perimetro della cessione, chiarendo che questa può essere fornita con ogni mezzo, ed anche per presunzioni, oltre che, se del caso, traendo argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c. anche dal comportamento delle parti, e ritenendo non necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione, essendo il debitore ceduto parte terza rispetto al contratto.
Secondo i giudici di legittimità, tra gli elementi istruttori ed indiziari convergenti che offrono una prova solida della titolarità del credito oggetto di cessione, rientrano certamente:
- l’avviso in Gazzetta Ufficiale, il quale non costituisce solo una forma di pubblicità notizia, ma rappresenta una presunzione di avvenuta cessione, qualora contenga elementi idonei a circoscrivere per categorie o singolarmente i crediti ceduti;
- la condotta della banca cedente, che costituisce un argomento di prova decisivo ai sensi dell’art. 116 c.p.c.;
- il possesso da parte della società cessionaria del titolo esecutivo o della documentazione originale concernente il credito;
- un documento extra-contrattuale proveniente dalla cedente, attestante l’inclusione dello specifico credito, che assume un valore probatorio dirimente.
In relazione al caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione nell’evidenziare:
- la non genericità del contenuto della gazzetta ufficiale giacche idoneo ad identificare a) la tipologia dei crediti ceduti, ovvero la classificazione dei crediti ceduti per categoria b) la loro natura di crediti in sofferenza, secondo precisi parametri tecnici indicati dalla Banca d’Italia c) l’arco temporale di riferimento;
- l’impegno della banca cedente ad indicare gli estremi dei crediti ceduti, incombente evidentemente inspiegabile se non in ragione dell’esistenza della cessione;
- il disinteresse della banca cedente a costituirsi nel giudizio di legittimità, a fronte per di più di una impugnazione destituita di qualunque fondamento.
ha ritenuto tali elementi convergere in modo chiaro e inequivocabile nell’effettiva esistenza della cessione e nell’effettiva ricomprensione del credito in contestazione nell’ambito dell’operazione di cessione.
Per tali ragioni, la Prima Sezione Civile del Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria, rigettando, per l’effetto, il ricorso e condannando il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese di giustizia.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente come con la pronuncia in commento la Suprema Corte abbia spostato il focus dal formalismo documentale alla verifica sostanziale, valorizzando il principio della libertà della prova e la rilevanza delle condotte processuali. Cosicché, graverà sul debitore, che intenda contestare la titolarità del credito, l’onere di fornire una prova circostanziata, non essendo sufficienti le contestazioni di natura generica, dovendo spiegare specifica contestazione circa le ragioni per cui la cessione non vi sarebbe stata o il credito non rientrerebbe nella cessione.
Avv. Angelica Schiavone
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