N. 14/2025
Liquidazione giudiziale: l’onere della prova circa la sussistenza o meno dei requisiti dimensionali è a carico dell’imprenditore
La Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 966 del 27 giugno 2025 ha ribadito un principio fondamentale in materia di liquidazione giudiziale (ex art. 121 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII). L’imprenditore che chiede l’esenzione dalla procedura “maggiore” ha l’onere di dimostrare di non superare le soglie dimensionali previste dalla legge.
Il caso riguardava un creditore la cui istanza di liquidazione giudiziale era stata respinta dal Tribunale di Catania. Quest’ultimo sosteneva che, in assenza di prove certe sul superamento delle soglie dimensionali (dati di bilancio, dichiarazioni dei redditi), la procedura corretta da avviare fosse quella della liquidazione controllata.
La Corte d’Appello ha ribaltato questa decisione, stabilendo che l’onere della prova spetta all’imprenditore. In altre parole, è il debitore a dover dimostrare di non possedere i requisiti per essere assoggettato alla liquidazione giudiziale.
Questa regola si basa sul principio di “vicinanza della prova”, poiché l’imprenditore è l’unico in possesso dei documenti necessari (bilanci, dichiarazioni dei redditi).
Se l’imprenditore infatti non fornisse tali prove, anche a causa di omissioni colpevoli (come il mancato deposito dei bilanci), si presumerebbe che i requisiti per la liquidazione giudiziale siano soddisfatti. Accettare il contrario significherebbe premiare l’inadempienza.
La Corte ha quindi accolto il reclamo del creditore, ritenendo che, dato il mancato deposito dei bilanci da parte del debitore, non vi siano elementi certi per escluderlo dalla procedura maggiore.
In sintesi, la decisione della Corte d’Appello di Catania rafforza il principio secondo cui la mancanza di prove da parte dell’imprenditore circa la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale porta all’accoglimento della domanda presentata dal creditore, sempre a condizione che il Tribunale non acquisisca d’ufficio elementi certi che provino il contrario.
Avv. Sara Pampalone
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