Mancata partecipazione alla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: scatta la sanzione
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N. 10/2025

Tribunale di Catania, sentenza n. 2505 del 12 maggio 2025

 

La mediazione obbligatoria e le sue conseguenze in caso di assenza ingiustificata

Nel contesto delle opposizioni a decreto ingiuntivo, la partecipazione alla procedura di mediazione rappresenta non solo un obbligo legale, ma anche un passaggio cruciale nel percorso processuale delineato dal legislatore. La sentenza n. 2505/2025 del Tribunale di Catania si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a sanzionare le condotte omissive delle parti in sede di mediazione.

Il giudice etneo, pur non dichiarando improcedibile l’opposizione, ha inflitto agli opponenti una sanzione pari al doppio del contributo unificato, per non essersi presentati senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, come previsto dall’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Il caso concreto: opposizione al d.i. e mancata partecipazione in mediazione

La vicenda esaminata dal Tribunale di Catania nasce da un decreto ingiuntivo notificato a due coobbligati per il pagamento di € 30.440,02, oltre interessi e spese, derivanti da un contratto di mutuo del 2012. Gli opponenti, contestando l’applicazione di interessi usurari e l’assenza di specifica pattuizione scritta, hanno chiesto la revoca del decreto.

Il creditore, costituitosi in giudizio, ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. e, nel contempo, ha sollecitato l’attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria. Tuttavia, gli opponenti non si sono presentati alla mediazione, comportamento che ha generato una duplice reazione da parte del giudice: rigetto dell’eccezione di improcedibilità dell’opposizione, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (tra le più rilevanti, Cass. civ. SS.UU. n. 19596/2020 poiché  l’assenza ingiustificata alla mediazione non comporta l’estinzione del giudizio, ma può e deve essere sanzionata nei limiti previsti dalla legge.

Ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010, introdotto per rafforzare l’efficacia della mediazione obbligatoria, il giudice dispone dunque la condanna degli opponenti al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato versato all’atto dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione. Una sanzione pecuniaria significativa, che non incide sul diritto alla difesa ma incentiva il corretto adempimento degli obblighi processuali.

La sentenza n. 2505/2025 rappresenta un’importante conferma dell’approccio funzionale adottato dalla giurisprudenza in materia di mediazione: la partecipazione alla procedura non è meramente formale, ma sostanziale, e l’ingiustificata assenza può legittimamente comportare conseguenze economiche sanzionatorie.

La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di deflazione del contenzioso e valorizzazione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), promuovendo una cultura della responsabilità processuale e della leale collaborazione tra le parti.

La disciplina normativa: articoli 8 e 12-bis del d.lgs. 28/2010

La partecipazione alla mediazione è disciplinata in modo rigoroso dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, che impone la comparizione personale delle parti, salvo che vi sia una valida delega, conferita tramite procura speciale sostanziale. Il delegato deve essere pienamente informato sui fatti e munito di poteri di transazione.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità, l’assenza ingiustificata al primo incontro può comportare gravi conseguenze: l’art. 12-bis, inserito dalla riforma Cartabia, prevede infatti la condanna al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato. Inoltre, tale condotta può costituire argomento di prova nel successivo giudizio.

Giurisprudenza a confronto: altri precedenti significativi

  • Tribunale di Locri, sent. n. 592/2023

Ha condannato il convenuto che, non partecipando alla mediazione, ha costretto l’attore a procedere in giudizio, aggravando i costi. Il giudice ha disposto il pagamento delle spese legali secondo i minimi tariffari, censurando il disinteresse per la risoluzione bonaria della controversia.

  • Corte d’Appello di Napoli, sent. n. 3843/2022

Ha chiarito che la delega alla partecipazione in mediazione richiede procura speciale sostanziale. Non è sufficiente la procura alle liti, poiché il delegato deve avere poteri concreti di negoziazione. La mancanza di tale procura comporta la nullità della comparizione in mediazione.

  • Corte d’Appello di Bari, sent. n. 70/2024

Ha stabilito che l’eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione alla mediazione deve essere sollevata tempestivamente. Se la procedura si conclude comunque con un verbale negativo (e non per assenza), la condizione di procedibilità è da ritenersi rispettata.

Conclusioni: una giurisprudenza coerente verso l’effettività della mediazione

La sentenza del Tribunale di Catania si colloca all’interno di un filone giurisprudenziale ormai consolidato che mira a dare concreta attuazione alla normativa sulla mediazione. Senza negare il diritto alla tutela giurisdizionale, la legge sanziona economicamente l’inerzia procedurale delle parti, nella convinzione che un serio tentativo di conciliazione rappresenti non solo un dovere, ma anche un’opportunità per le parti e per il sistema giustizia.

Avv. Chiara Trapasso

(riproduzione riservata)

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31 / 05 / 2025
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