N. 12/2025
Sull’estensione temporale dell’obbligo di consegna da parte della banca dell’estratto conto bancario e della relativa documentazione contrattuale
Tribunale di Napoli, Sezione II, sentenza del 16 giugno 2025
Con sentenza, emessa in data 16 giugno 2025, la seconda Sezione Civile della Tribunale di Napoli si è pronunciata sul termine di decorrenza della prescrizione decennale afferente la consegna della documentazione contrattuale da parte dell’istituto bancario ex art. 119 TUB, enunciando il seguente principio di diritto:
“la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla consegna di informazioni complete sullo svolgimento del rapporto (estratti conto ed informazioni sui dati del contratto e copia dello stesso) decorra unicamente dalla chiusura del rapporto a meno che non attenga a singole operazioni”.
La vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale trae origine da un ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso da una società correntista per ottenere la condanna dell’istituto bancario a) alla consegna della documentazione contrattuale e degli estratti conto e scalari; b) alla trasmissione di informazioni relative ai rapporti contrattuali intercorsi; c) nonché alla consegna, con riferimento ai contratti di mutuo, delle quietanze di pagamento di ogni singola rata e dei piani ammortamento con indicazione delle rate pagate.
La Banca si è costituita ritualmente in giudizio eccependo l’illegittimità e l’inammissibilità delle richieste avversarie.
Il Tribunale investito della cognizione dell’instaurato giudizio ha ritenuto opportuno porre l’attenzione sul diritto alla consegna della documentazione bancaria ed alla informazione, chiarendo, preliminarmente, che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari rappresenta un diritto soggettivo a sé stante, il quale trova fondamento:
- nel dovere di solidarietà e correttezza e nel principio di trasparenza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, ex art. 1175 c.c.
- nell’ 119, c. 4, TUB, secondo cui “il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Il Tribunale, altresì, ha osserva che il diritto del cliente ha ad oggetto un dato e che il documento costituisce il mezzo mediante il quale il bene giuridico richiesto – ovvero il dato conoscitivo – viene consegnato, con la conseguenza che, in un contento di dematerializzazione sempre più diffuso, ben potrebbe essere, tale supporto meramente informatico.
È proprio sulla base di tali argomentazioni che il Tribunale ha analizzato la difesa prospettata dall’istituto bancario resistente, secondo la quale la richiesta di consegna di documentazione oltre il decennio, al di là dell’ancoraggio all’art. 119 TUB, andrebbe a contrastare con il principio dottrinale dell’“apprezzabile sacrificio della controparte”.
Il giudice istruttore, tuttavia, non ha ritenuto accoglibile la tesi di parte resistente, attesa la possibilità per l’istituto bancario di svolgere una mera estrazione di dati informatici, attuabile ben oltre il decennio, senza alcuna forma di aggravio per la banca che, tra l’altro, procede all’informatizzazione del dato man mano che viene ad esistenza durante lo svolgimento del rapporto, potendo poi alla cessazione procedure, in ogni momento, alla lettura di ogni dato, anche se risalente ad oltre un decennio.
Ha proseguito il Tribunale sostenendo che, in tema di bene giuridico – dato conoscitivo richiesto dal correntista – deve operarsi una netta distinzione tra la richiesta di consegna di comunicazioni periodiche, di cui gli estratti conto rappresentano una specie, e la richiesta di documentazione inerente singole operazioni.
A tal proposito, il Tribunale ha chiarito che l’art. 119 TUB, seppur nell’incipit imponga alla banca un dovere generalizzato di chiarezza e completezza in ogni momento, anche alla scadenza del contratto, in merito allo svolgimento del rapporto contrattuale, imponendo la comunicazione degli estratti conto relativi all’intero periodo di svolgimento a prescindere dalla durata, al comma 4, introduce un’ipotesi specifica, distinta, per la quale viene introdotto, e solo per essa, uno specifico dies a quo per il limite temporale.
In particolare, laddove il cliente abbia interesse ad ottenere copia di documentazione inerente “singole operazioni” quali copie di assegni tratti sul conto oppure copia di ordini di bonifici eseguiti o singoli versamenti etc, può ottenerle, purché siano state “poste in essere negli ultimi dieci anni”. Di converso, con riferimento alla consegna della documentazione periodica, che attiene all’intero svolgimento del rapporto, nessuna limitazione risulta dettata dalla norma, potendo, dunque, essere richieste anche a chiusura dello stesso, come affermato indirettamente anche dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che impone il deposito degli estratti conto si dall’apertura del rapporto (a prescindere dalla sua durata), ai fini della prova, laddove la banca agisca in giudizio per l’adempimento dell’obbligo del correntista di corrispondere la somma a debito indicata nel saldo finale.
Per tali ragioni, la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli ha ritenuto fondate le domande della ricorrente e, per l’effetto, ha accolto il ricorso ed accertato il diritto della società correntista ad ottenere dall’istituto bancario le informazioni e la documentazione attinente i rapporti contrattuali oggetto di giudizio, condannando la resistente al pagamento delle spese processuali.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente come la pronuncia in commento si fondi su di una interpretazione letterale e logica del dettato normativo di cui all’art. 119 TUB che ha indotto il Tribunale a ritenere che la prescrizione ordinaria decennale del diritto alla consegna di informazioni complete sullo svolgimento del rapporto (quali estratti conto ed informazioni sui dati del contratto e copia dello stesso) decorra unicamente dalla chiusura del rapporto, a meno che non attenga a singole operazioni
Avv. Angelica Schiavone
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