Competenza territoriale per il reato di peculato ex art. 314 c.p. commesso dal delegato alla vendita in procedure esecutive immobiliari per bonifici eseguiti tramite “home banking”.
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Nota a Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, del 16 dicembre 2025, dep. 10 marzo 2026, n. 9180.
La sentenza in commento ha chiarito le regole sulla competenza territoriale per il reato di peculato commesso per via telematica dal professionista delegato alla vendita.
L’imputato era stato nominato delegato alla vendita in procedure esecutive immobiliari pendenti davanti ai Tribunali di Napoli e Varese. Le somme ricavate dalle vendite venivano accreditate su conto corrente delle procedure acceso presso una banca sita a Napoli. Successivamente, il professionista mediante bonifici eseguiti tramite home banking dal suo studio professionale ubicato a Torre del Greco, aveva dirottato gran parte di quelle somme su un suo conto personale aperto presso una banca di Torre del Greco.
Per tali condotte, il delegato è stato condannato dal Tribunale di Napoli per il reato di peculato continuato, condanna poi confermata anche dalla Corte di Appello.
La difesa, con ricorso in Cassazione, ha impugnato la decisione della Corte di Appello di Napoli eccependo tra l’altro l’incompetenza territoriale dei precedenti gradi di giudizio. Ha sostenuto, infatti, che la competenza spettasse al Tribunale di Torre Annunziata, territorialmente competente sia per il luogo di esecuzione dei bonifici, sia per quello di accredito delle somme, e non al Tribunale di Napoli.
Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il delitto di peculato si consuma nel momento esatto in cui l’agente si appropria del denaro o del bene, realizzando una chiara interversione del titolo del possesso. Di conseguenza, la competenza territoriale del tribunale si stabilisce nel luogo in cui avviene tale appropriazione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto decisivo il fatto che le somme fossero depositate su un conto corrente bancario intestato alle procedure esecutive, radicato presso una banca sita in Napoli. È infatti in relazione a tale conto che il delegato esercitava il proprio potere dispositivo e che si è realizzata l’interversione del titolo del possesso, mediante l’ordine di bonifico che ha impresso alle somme una destinazione diversa da quella pubblicistica cui erano vincolate.
Non assume invece rilievo, ai fini della competenza territoriale, né il luogo dal quale è stato impartito l’ordine telematico di bonifico mediante home banking, né quello in cui è avvenuto l’accredito sul conto personale dell’imputato, trattandosi di elementi che non incidono sul momento consumativo del reato.
La Corte non fonda la propria decisione sulla distinzione tra “conti correnti ordinari” e “conti online”, bensì sul fatto che il conto della procedura presentava un preciso collegamento territoriale, essendo acceso presso una determinata sede bancaria. In tale luogo si è verificata la lesione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice e, conseguentemente, si è radicata la competenza territoriale.
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione pronunciandosi definitivamente, ha enunciato quindi il seguente principio di diritto:
“In tema di peculato, il luogo di perfezionamento del delitto, nel caso in cui esso abbia ad oggetto somme di danaro di cui si sia appropriato il delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare, disponendone l’accredito sul proprio conto corrente mediante bonifici effettuati con il sistema “home banking”, coincide con quello del luogo in cui si trova il conto corrente relativo a tali procedure, ivi essendosi realizzato il mutamento del titolo della sua disponibilità, per effetto della diversa destinazione conferitagli.
Avv. Antonino Sanzone
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PUBBLICATO IL

19 / 07 / 2026

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