ONERE DELLA PROVA AI FINI DELL’AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITO IPOTECARIO
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Nota a Cass. 1° luglio 2026, n. 22576
E’ principio consolidato in materia di crediti derivanti da mutui ipotecari quello per cui l’onere della prova dell’erogazione della somma sia assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza; nell’ipotesi di esecuzione forzata spetterà, pertanto, al debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria (tra tutte Cass. n. 9389/16 e Cass. 10507/2019).
Nei casi in cui il credito derivante da mutuo sia oggetto di domanda di insinuazione al passivo di una procedura concorsuale, analogamente spetta al creditore dimostrare non solo l’esistenza del credito ma altresì l’erogazione della somma data a mutuo; tale prova può essere fornita allegando al contratto di mutuo l’estratto conto da cui si evinca la dazione della somma, purché vi siano elementi che consentano in modo inequivocabile di ricondurre l’operazione bancaria al mutuo fatto valere.
E’ questa la tematica affrontata dalla Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza pubblicata il 1° luglio 2026, n. 22576, a seguito di ricorso introdotto da un istituto di credito, per effetto dell’esclusione del proprio credito derivante da mutuo ipotecario dallo stato passivo del fallimento della debitrice, pur essendo stato ammesso il credito in via chirografaria derivante dal saldo di conto corrente.
Il Tribunale, nel motivare l’esclusione, aveva osservato che, quanto alla prova dell’erogazione del mutuo, la banca si era limitata a produrre la copia dell’estratto conto contraddistinto da un numero, da cui risultava che in una certa data vi era stato l’accredito della somma oggetto di mutuo, con causale che riportava genericamente il numero della pratica di finanziamento.
Rilevava il tribunale che non vi era alcun elemento per ricondurre tale causale al contratto di mutuo, di cui si deduceva la mancata parziale restituzione, in quanto tale contratto era contraddistinto dai numeri di repertorio e raccolta, senza riferimenti a un numero di pratica dell’istituto di credito erogante e in cui si desse espressamente conto del fatto che l’erogazione sarebbe avvenuta in distinto momento, oltre i termini contrattualmente previsti; in difetto di prova dell’erogazione, non poteva dunque essere ammesso il credito fondato sul contratto di mutuo.
Avverso tale decreto l’istituto di credito proponeva ricorso in cassazione, basato essenzialmente sul motivo che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che il medesimo numero di pratica riportato sull’estratto del conto corrente, ammesso al passivo in via chirografaria, era riscontrabile anche nell’estratto conto del mutuo, prodotto dalla banca sin dalla domanda di ammissione al passivo, come poteva leggersi in alto a sinistra dell’intestazione.
La Suprema Corte, nella sentenza oggi in esame, ritiene tale motivo fondato, rilevando in particolare che risultava ingiustificata l’affermazione del Tribunale secondo cui non vi fosse alcun elemento per ricondurre siffatta causale al contratto di mutuo, nel quale non vi erano riferimenti a un numero di pratica dell’istituto di credito erogante e in cui si dava espressamente conto del fatto che l’erogazione sarebbe avvenuta in distinto momento, oltre i termini contrattualmente previsti.
Tale conclusione, cui giunge la Corte, peraltro, si fonda sull’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui, in tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l’ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l’onere di provare la consegna del denaro mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile; più nello specifico, si fa riferimento a quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 6/3/2025, n. 5968, secondo cui, ai fini della prova dell’erogazione del mutuo, è sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie la Suprema Corte osserva come il Tribunale abbia omesso l’esame di un fatto storico preciso e puntualmente dedotto, e cioè del numero della pratica che si ritrovava sia sul conto corrente su cui era stata accreditata la somma mutuata, sia sull’estratto di conto del finanziamento; sulla base di tali premesse, pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso con rinvio al tribunale competente, in diversa composizione, per consentire al giudice del merito di valutare anche tale ultima circostanza, onde giungere alla ricostruzione storica in conformità al principio di diritto affermato.
Dott.ssa Daniela D’Agostino

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PUBBLICATO IL

26 / 10 / 2026

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