N. 5/2026
Prova dei crediti bancari nella procedura di liquidazione giudiziale
Con la recente ordinanza n. 2011 del 30 gennaio 2026 la Corte di Cassazione ribadisce il principio in base al quale, per i contratti bancari soggetti a forma scritta ad substantiam ex art. 117 d. lgs. n. 385/1993 (t.u.b.), la prova del rapporto contrattuale nell’ambito della procedura fallimentare deve risultare da documenti aventi data certa e non può essere sostituita da altri mezzi di prova.
Il caso trae origine da un’opposizione, svolta da una società cessionaria di crediti bancari, al decreto del Tribunale fallimentare di esecutività dello stato passivo, che aveva escluso il credito derivante da un contratto di finanziamento, con la motivazione che il contratto allegato alla domanda di ammissione al passivo era privo di data certa.
La SPV creditrice, a sostegno della domanda di ammissione, aveva allegato, oltre al contratto di finanziamento, il relativo piano di ammortamento ed altra documentazione da cui risultava che il finanziamento era anteriore al fallimento, al fine di ottemperare al disposto dell’art. 2704 c.c.
Il credito veniva, tuttavia, escluso oltre che per difetto di legittimazione del cessionario, per inopponibilità al fallimento della documentazione contrattuale e per inidoneità della stessa a ricostruire il rapporto contrattuale e a comprovare l’esistenza del credito.
La SPV presentava opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo ed il procedimento si concludeva con decreto di rigetto, che confermava le motivazioni del decreto opposto.
Nel ricorrere in Cassazione avverso tale ultimo provvedimento, la società osservava che l’art. 117 t.u.b. richiede la forma scritta per la stipulazione del contratto ma non anche la redazione del contratto con data certa, per cui, secondo la ricorrente, la certezza della data di stipula poteva essere ricavata aliunde; contestava, inoltre, la mancata acquisizione, richiesta nel giudizio di opposizione, della documentazione contabile in possesso della curatela fallimentare, che avrebbe consentito di dimostrare l’esistenza del contratto di finanziamento e l’anteriorità dello stesso rispetto alla dichiarazione di fallimento.
La Cassazione, con la decisione in esame, ritiene infondate le motivazioni espresse dalla società ricorrente, richiamando i precedenti giurisprudenziali secondo cui la terzietà del curatore in sede di stato passivo (Cass., Sez. U, n. 4213/2013) comporta che le pretese creditorie nei confronti della massa devono essere fatte valere con documentazione che, per essere opponibile, deve avere data certa ex art. 2704 c.c., antecedente all’apertura del concorso (Cass., n. 33724/2022; Cass., n. 14585/2025).
Sempre secondo la Corte, nel caso in cui si verta in tema di contratti per i quali la prova scritta è imposta ad substantiam, quali i contratti bancari per i quali la forma scritta è imposta dall’art. 117, comma 1, t.u.b., la prova del contratto va data con documentazione avente data certa e tale prova non può essere assolta o surrogata da altri mezzi di prova (Cass., n. 36602/2022; Cass., n. 33724/2022, cit.; Cass., n. 17080/2016).
Difatti, la prova del contratto privo di data certa può essere data con ogni mezzo, «salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del contratto stesso» (Cass., n. 4705/2011, Cass. n. 2319/2016); uno di questi casi è il contratto per il quale la forma scritta è imposta sotto pena di nullità.
E, pertanto, in assenza di data certa della fonte contrattuale per la quale sia prevista la forma scritta ad substantiam, «l’assenza di data certa della scrittura privata che documenta il contratto non può essere sostituita da altra prova ed il creditore non può, conseguentemente, far valere nei confronti del fallimento alcun diritto di credito che si fondi sul detto titolo negoziale» (Cass., n. 36602/2022; Cass., n. 28777/2024).
In sintesi, con la sentenza di rigetto del ricorso, la Cassazione enuncia i seguenti principi di diritto, consolidando l’orientamento espresso nei precedenti giurisprudenziali in materia:
- Terzietà del curatore fallimentare
Nel procedimento di verifica del passivo, il curatore è considerato terzo rispetto ai rapporti tra creditore e fallito, con l’effetto che i documenti comprovanti il credito di cui si chiede l’ammissione, per essere opponibili alla massa fallimentare, devono avere data certa anteriore al fallimento.
- Forma scritta “ad substantiam” prescritta per i contratti bancari
L’art. 117 t.u.b. prescrive per i contratti bancari la forma scritta a pena di nullità, con la conseguenza che la prova del contratto deve essere fornita dal titolo avente data certa, senza possibilità di sostituire tale documento con altri mezzi di prova.
Avv. Daniela D’Agostino
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