Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Romano | 11.06.2026 | n.19197
Con l’ordinanza n. 19197 dell’11 giugno 2026 la Suprema Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio –Rel. Romano, statuiva che il principio secondo il quale il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni attuate negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato.
La fattispecie oggetto della suddetta decisione riguardava il giudizio introdotto da una correntista nei confronti della Banca al fine di ottenere la rideterminazione del saldo di conto corrente e la conseguente ripetizione dell’indebito, deducendo l’illegittimità di varie clausole contrattuali relative, tra l’altro, all’anatocismo, agli interessi ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto.
La suddetta domanda veniva rigettata nei primi due gradi di giudizio, sicché la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione: ricorso articolato in tre motivi.
Prima di porre l’attenzione sul secondo motivo del ricorso oggetto del presente approfondimento, occorre esaminare sommariamente anche il primo ed il terzo motivo del ricorso.
Con il primo motivo parte ricorrente contestava le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla mancanza della documentazione contrattuale e contabile necessaria a ricalcolare il saldo del conto corrente. Motivo dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte per difetto di autosufficienza in quanto il ricorso non conteneva la specifica identificazione delle conclusioni prese, né la localizzazione esatta dell’atto del giudizio di merito che le conteneva. Per evitare l’inammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare chiaramente il contenuto dell’atto rilevante e indicare la fase processuale di produzione.
Con il terzo motivo parte ricorrente pretendeva di ottenere la documentazione bancaria completa senza limiti temporali per ricostruire l’intero rapporto di conto corrente. Nel rigettare il suddetto motivo la Suprema Corte ha respinto la tesi chiarendo e ribadendo il principio secondo il quale il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione ex art. 119, comma 4, T.U.B. copre esclusivamente le operazioni degli ultimi dieci anni. Al di fuori di tale limite decennale, grava sul cliente il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, non potendo riversare sulla banca la mancanza delle prove.
Infine, il fulcro del presente approfondimento riguarda il secondo motivo del ricorso con il quale parte ricorrente lamentava che il giudice di merito avrebbe dovuto ordinare alla banca l’esibizione di tutta la documentazione contabile e degli estratti conto mancanti ex art. 210 c.p.c..
Nel rigettare anche il suddetto motivo la Corte ha dichiarato inammissibile tale censura, ribadendo un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza secondo cui l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile solo in caso di preventiva richiesta stragiudiziale della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB. L’ordine di esibizione del giudice non può essere utilizzato come uno strumento sostitutivo per sanare il mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte.
In particolare, la Corte ha affermato che il diritto del cliente, dei suoi successori o di chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente alle singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, previsto dall’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, può certamente essere fatto valere anche nel corso del processo mediante l’istanza di esibizione prevista dall’art. 210 c.p.c., ma soltanto quando ricorrono i presupposti richiesti da tale disposizione. Tale tutela processuale, tuttavia, presuppone necessariamente che il cliente abbia previamente esercitato il diritto sostanziale previsto dall’art. 119 TUB, formulando alla Banca una richiesta di consegna della documentazione, e che l’istituto di credito abbia ingiustificatamente omesso di adempiervi. La Corte richiama espressamente il principio enunciato da Cass. civ., Sez. I, n. 24641/2021, successivamente confermato da Cass. civ., n. 23861/2022 e da Cass. civ., n. 9082/2023, secondo cui l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non costituisce uno strumento sostitutivo della richiesta prevista dall’art. 119 TUB, bensì un rimedio processuale utilizzabile solo dopo l’inutile esperimento della procedura prevista dalla norma bancaria.
Nel caso concreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato né allegato di avere previamente richiesto alla Banca la documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB, né aveva specificato quando e con quali modalità tale richiesta sarebbe stata formulata. La Suprema Corte ha evidenziato che tale omissione integra un difetto di autosufficienza del ricorso, impedendo di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per disporre l’esibizione documentale.
La pronuncia conferma, pertanto, che il diritto del cliente alla documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni è pienamente riconosciuto dall’art. 119, comma 4, TUB; tuttavia, il suo esercizio in sede giudiziale mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è subordinato alla prova della preventiva richiesta stragiudiziale rivolta alla Banca e del successivo ingiustificato rifiuto o mancato riscontro da parte di quest’ultima. L’ordine di esibizione non può quindi essere utilizzato per supplire all’omesso esercizio del diritto sostanziale riconosciuto dall’art. 119 TUB, né per acquisire documentazione che il cliente avrebbe potuto ottenere direttamente attraverso il procedimento previsto dalla medesima disposizione.
Con l’ordinanza n. 19197 dell’11 giugno 2026 la Suprema Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio –Rel. Romano, statuiva che il principio secondo il quale il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni attuate negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato.
La fattispecie oggetto della suddetta decisione riguardava il giudizio introdotto da una correntista nei confronti della Banca al fine di ottenere la rideterminazione del saldo di conto corrente e la conseguente ripetizione dell’indebito, deducendo l’illegittimità di varie clausole contrattuali relative, tra l’altro, all’anatocismo, agli interessi ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto.
La suddetta domanda veniva rigettata nei primi due gradi di giudizio, sicché la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione: ricorso articolato in tre motivi.
Prima di porre l’attenzione sul secondo motivo del ricorso oggetto del presente approfondimento, occorre esaminare sommariamente anche il primo ed il terzo motivo del ricorso.
Con il primo motivo parte ricorrente contestava le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla mancanza della documentazione contrattuale e contabile necessaria a ricalcolare il saldo del conto corrente. Motivo dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte per difetto di autosufficienza in quanto il ricorso non conteneva la specifica identificazione delle conclusioni prese, né la localizzazione esatta dell’atto del giudizio di merito che le conteneva. Per evitare l’inammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare chiaramente il contenuto dell’atto rilevante e indicare la fase processuale di produzione.
Con il terzo motivo parte ricorrente pretendeva di ottenere la documentazione bancaria completa senza limiti temporali per ricostruire l’intero rapporto di conto corrente. Nel rigettare il suddetto motivo la Suprema Corte ha respinto la tesi chiarendo e ribadendo il principio secondo il quale il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione ex art. 119, comma 4, T.U.B. copre esclusivamente le operazioni degli ultimi dieci anni. Al di fuori di tale limite decennale, grava sul cliente il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, non potendo riversare sulla banca la mancanza delle prove.
Infine, il fulcro del presente approfondimento riguarda il secondo motivo del ricorso con il quale parte ricorrente lamentava che il giudice di merito avrebbe dovuto ordinare alla banca l’esibizione di tutta la documentazione contabile e degli estratti conto mancanti ex art. 210 c.p.c..
Nel rigettare anche il suddetto motivo la Corte ha dichiarato inammissibile tale censura, ribadendo un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza secondo cui l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammissibile solo in caso di preventiva richiesta stragiudiziale della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB. L’ordine di esibizione del giudice non può essere utilizzato come uno strumento sostitutivo per sanare il mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte.
In particolare, la Corte ha affermato che il diritto del cliente, dei suoi successori o di chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente alle singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, previsto dall’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, può certamente essere fatto valere anche nel corso del processo mediante l’istanza di esibizione prevista dall’art. 210 c.p.c., ma soltanto quando ricorrono i presupposti richiesti da tale disposizione. Tale tutela processuale, tuttavia, presuppone necessariamente che il cliente abbia previamente esercitato il diritto sostanziale previsto dall’art. 119 TUB, formulando alla Banca una richiesta di consegna della documentazione, e che l’istituto di credito abbia ingiustificatamente omesso di adempiervi. La Corte richiama espressamente il principio enunciato da Cass. civ., Sez. I, n. 24641/2021, successivamente confermato da Cass. civ., n. 23861/2022 e da Cass. civ., n. 9082/2023, secondo cui l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non costituisce uno strumento sostitutivo della richiesta prevista dall’art. 119 TUB, bensì un rimedio processuale utilizzabile solo dopo l’inutile esperimento della procedura prevista dalla norma bancaria.
Nel caso concreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato né allegato di avere previamente richiesto alla Banca la documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB, né aveva specificato quando e con quali modalità tale richiesta sarebbe stata formulata. La Suprema Corte ha evidenziato che tale omissione integra un difetto di autosufficienza del ricorso, impedendo di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per disporre l’esibizione documentale.
La pronuncia conferma, pertanto, che il diritto del cliente alla documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni è pienamente riconosciuto dall’art. 119, comma 4, TUB; tuttavia, il suo esercizio in sede giudiziale mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è subordinato alla prova della preventiva richiesta stragiudiziale rivolta alla Banca e del successivo ingiustificato rifiuto o mancato riscontro da parte di quest’ultima. L’ordine di esibizione non può quindi essere utilizzato per supplire all’omesso esercizio del diritto sostanziale riconosciuto dall’art. 119 TUB, né per acquisire documentazione che il cliente avrebbe potuto ottenere direttamente attraverso il procedimento previsto dalla medesima disposizione.
Avv. Mauro Milone

