Sulla moratoria dei pagamenti in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore
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N. 7/2026

Sulla moratoria dei pagamenti in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nota a Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676

L’art. 67, comma 4, c.c.i.i., introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, così come modificato dall’art. 19 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, disciplina il piano di ristrutturazione dei debiti che il consumatore può proporre ai creditori, con l’ausilio dell’OCC.

La norma richiamata, dopo aver indicato i requisiti della domanda, dispone che la proposta possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

Entrando, quindi, nello specifico dell’argomento trattato dalla Cassazione nell’ordinanza oggi in esame, il comma 4 dell’art. 67 c.c.i.i. prevede che i crediti assistiti da privilegiopegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC; il secondo capoverso della comma 4 dispone che “la proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”.

La norma prosegue stabilendo che la proposta possa anche prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, a condizione che lo stesso, alla data del deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni, oppure vi sia l’autorizzazione del giudice.

La vicenda al vaglio della Suprema Corte tra origine dal reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da un SPV, avverso una sentenza del Tribunale di Napoli di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

La Corte di Appello di Napoli, competente a decidere sul reclamo, in riforma della sentenza impugnata aveva revocato l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, osservando, per quanto qui di interesse, che, in ordine all’interpretazione della moratoria prevista dal comma 4 dell’art. 67 c.c.i.i., essa dovesse ritenersi riferita al periodo entro cui il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca, dovesse veder soddisfatto integralmente il proprio credito; secondo i giudici della Corte, in assenza di ulteriori precisazioni, il termine “pagamento” indicato nella norma non poteva che riferirsi all’adempimento integrale dell’obbligazione, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto chiarire che si trattava di un termine per l’inizio del pagamento o per l’adempimento parziale in forma rateale.

Nel caso in esame, rilevava la Corte di Appello, nel piano omologato era stato previsto che il pagamento del credito privilegiato avvenisse in un termine ampiamente superiore ai due anni e senza riconoscimento degli interessi legali; per tale ragione la proposta non risultava conforme a quanto prescritto dall’art. 67 sopra menzionato, circostanza che avrebbe dovuto precludere al Tribunale di omologarla, trattandosi di proposta inammissibile in quanto carente di uno dei suoi presupposti. 

La decisione veniva impugnata dal debitore dinanzi alla Corte di Cassazione, che, riguardo all’istituto della moratoria di cui al comma 4 dell’art. 67 c.c.i.i., ha dettato un principio di diritto che ne chiarisce la portata e ne inquadra i termini.

In primo luogo, la Suprema Corte afferma che i giudici d’appello avevano errato nel ritenere che il disposto della norma richiamata andasse interpretato nel senso che, nel termine di due anni, il creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca dovesse essere interamente soddisfatto.

L’interpretazione corretta, al contrario, sintetizzando le argomentazioni della Cassazione, è quella che considera la moratoria come periodo di sospensione, decorso il quale il consumatore può iniziare ad estinguere il suo debito.

Ciò in analogia a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3/2012, secondo cui “la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”; per tale termine, rileva la Cassazione, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il termine andava inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo era il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore.

Tale interpretazione, estensibile alla nuova disposizione dettata dall’art. 67, 4 comma, c.c.i.i., spiega la ratio del legislatore, che è quella di concedere al debitore la possibilità di “mettere in pausa” i pagamenti, fruendo di un lasso di tempo durante il quale essi possono essere sospesi o differiti, per poi iniziare ad essere eseguiti secondo le modalità previste dal piano.

In secondo luogo, sempre con riferimento al ridetto comma 4, la Corte di Cassazione, con riferimento specifico agli interessi sul capitale dovuto, precisa che, nel corso del biennio della moratoria, gli interessi legali decorrono, mentre è solo il loro pagamento a poter essere differito, unitamente al capitale di restituzione, senza che la norma in esame ne imponga il pagamento con l’omologazione ed immediatamente dopo. 

Ne deriva sul punto, conclude la Corte, l’erroneità della seconda doglianza del ricorrente ove si censura la questione della mancata indicazione degli interessi, che l’art. 67, comma 4, c.c.i.i. prevede comunque e che il piano aveva invece escluso, sia per i primi due anni che anche dopo. 

Nel rigettare il ricorso, pertanto, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto:

 “Ai sensi dell’art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall’art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la moratoria fino a due anni dall’omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall’omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l’obbligatorietà del loro computo  decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione,  anche nel corso del biennio”.  

Avv. Daniela D’Agostino
(riproduzione riservata)
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PUBBLICATO IL

16 / 06 / 2026

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